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Comunicazione – ultime novita’ fiscali – trasmissione delle rette scolastiche e dei dati riguardanti le erogazioni liberali all’agenzia entrate

Gent.mi sigg.ri Clienti,

ricordiamo con la presente che il Ministero dell’economia e delle finanze con DM 10 agosto 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 207 del 20 agosto 2020) ha previsto un nuovo adempimento da parte delle scuole pubbliche statali, delle scuole pubbliche PARITARIE e degli enti locali che svolgono attività didattica.

Oltre alla comunicazione delle rette di ASILO NIDO e SEZIONI PRIMAVERA già in essere da diversi anni, a partire dal periodo di imposta 2022 sarà obbligatorio per le scuole trasmettere anche TUTTE le altre SPESE PER ISTRUZIONE DIVERSE DA QUELLE UNIVERSITARIE (quindi infanzia, elementari, medie e superiori).

I dati da comunicare saranno:

a)            importo delle spese scolastiche detraibili, versate nel 2022 da persone fisiche,

b)            dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici,

c)            dati identificativi dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

Tale nuova comunicazione permetterà all’Agenzia delle Entrate di indicare anche tali dati nelle dichiarazioni dei redditi precompilate messe a disposizione dei cittadini come 730 o tramite fisconline.

Anche i soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese di istruzione scolastica saranno tenuti a comunicare eventuali rimborsi, inviando con riferimento a ciascun iscritto all’istituto scolastico, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese scolastiche detraibili, erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata (non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d’imposta).

Inoltre con Decreto del 03/02/2021 dal 2022 sono obbligati alla trasmissione dei dati dei propri benefattori (che abbiano effettuato erogazioni liberali) i seguenti soggetti:

  • ONLUS di cui al D Lgs 460/1997 (incluse le organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991);
  • associazioni di promozione sociale di cui alla L.383/2000;
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, la              promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca scientifica.

con entrate ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220 000 euro (in precedenza tale obbligo scattava solo per i soggetti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro).

L’obbligo di trasmissione scatterà solo con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.

La norma già stabilisce un allargamento dell’obbligo a tutti gli enti che risulteranno iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sarà pervenuta l’autorizzazione della Commissione europea prevista dall’art 101 c 10 del Codice del Terzo Settore.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti nel merito.