Gent.mi sig.ri Clienti,
Segnaliamo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 17 maggio 2022 in tema riduzione alla metà dell’aliquota IRES ai sensi dell’articolo 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, con specifico riferimento alla posizione degli enti religiosi.
In sintesi l’Agenzia conferma, sussistendo i necessari requisiti soggettivi (sostanzialmente la qualifica di persona giuridica canonica riconosciuta tale anche agli effetti civili), la spettanza dell’agevolazione della riduzione alla metà dell’aliquota per i redditi istituzionali (fondiari e diversi), con il solito distinguo per quelli derivanti dalle attività commerciali che non sarebbero soggetti a riduzione se non direttamente e immediatamente tesi a realizzare le finalità dell’ente (con la conseguenza che sarebbero imponibili con aliquota piena i redditi delle attività commerciali costituenti una mera fonte di finanziamento e dunque non direttamente una modalità di espressione delle sue finalità religiose).
Su quest’ultimo fronte il chiarimento non aiuta perché rimanda di fatto all’annoso dibattito, anche giurisprudenziale, sulla rispondenza a quest’ultimo requisito delle attività sanitarie, socio-sanitarie o educative – per esempio – rispondenti agli specifici carismi degli enti.