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Comunicazione – legge di bilancio 2022 – sospensione versamenti per gli enti sportivi

Gent.mi Sigg.ri Clienti,

Vi informiamo che nella legge di Bilancio 2022, ai commi 923 e 924 viene stabilita, a favore di:

  • federazioni sportive nazionali;
  • enti di promozione sportiva;
  • associazioni sportive professionistiche;
  • società sportive professionistiche;
  • associazioni sportive dilettantistiche;
  • società sportive dilettantistiche;

 la sospensione e il rinvio a fine maggio 2022 di alcune tipologie di versamenti, a condizione che tali soggetti abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e siano operativi nell’ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del Dpcm 24 ottobre 2020 cioè quelle riconosciute di in interesse nazionale, sia nei settori professionistici sia dilettantistici, dal CONI e dal CIP (1).

Sono dunque sospesi (qualora ricorrano le predette condizioni):

a) i versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 DPR 600/1973, (lavoro dipendente ed assimilato) che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; NB sono invece dovuti i versamenti con codice tributo 1040;

b) gli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) i versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

d) i versamenti dell’IRES in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

I versamenti sospesi potranno poi essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, nei seguenti modi:

  • in unica soluzione entro il 30 maggio 2022;
  • mediante rateizzazione fino ad un massimo di 7 rate di cui il 50% dal 30 maggio 2022 al 30 novembre 2022, ed il restante 50 % entro il 16 dicembre 2022.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

  1. Dpcm 24/10/2020 art. 1 comma 9 lettera e): sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.