Gent.mi sigg.ri Clienti,
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, qui allegata, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Nello specifico, la comunicazione (vedasi bozza in allegato) dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.
A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti.
In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.
Non è ancora chiaro se l’adempimento sia dovuto anche per gli enti non commerciali senza partita IVA attiva (e che quindi non assumono la qualifica di imprenditore): non appena saranno disponibili interpretazioni univoche e certe, ve ne daremo pronta informativa.
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