Gent.mi sig.ri Clienti,
La presente per comunicarVi le ultime novità concernenti i prossimi adempimenti fiscali.
Il Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022 u.s. ha approvato un decreto-legge che introduce semplificazioni in materia fiscale, nel rapporto fra Fisco e contribuente, in materia di imposte dirette e indirette (D.L. 21/06/2022 n. 73).
In particolare, vengono differiti:
– al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021;
– entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento per l’invio telematico degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Intrastat), termine attualmente fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento;
– al 30 settembre la scadenza per la presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA (LIPE) relativa al secondo trimestre dell’anno;
– al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU (escluse ad oggi le dichiarazioni IMU degli enti non commerciali che, con vecchio modulo, restano in scadenza al 30/06 p.v.);
– al 30 novembre 2022 il termine per la presentazione dell’autodichiarazione per gli Aiuti di Stato, come da provvedimento del Direttore Agenzia Entrate di ieri 22/06/2022.
Per quanto attiene le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023, viene innalzata da 250 a 5.000 euro la soglia di importo sotto cui è possibile effettuare il versamento dell’imposta di bollo entro il 30 settembre, ed entro il 30 novembre per il primo e secondo trimestre.
Per quanto riguarda l’esterometro, a partire dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio (Sdi) e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.
Pertanto, la trasmissione massiva dei dati, a cadenza trimestrale, cd. “Esterometro”, verrà sostituita dall’invio dei dati per singolo file fattura (XML) attraverso lo Sdi.
Vengono ora esclusi dall’obbligo di comunicazione con esterometro (e quindi dai nuovi adempimenti di autofatturazione / SdI) gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia (ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del DPR 633/72) di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.
Segnaliamo, inoltre, le modifiche apportate all’art. 18 del decreto alla legge Iva:
da una parte l’esenzione di cui al n. 18 dell’art. 10 della legge Iva viene estesa anche alle prestazioni sanitarie rientranti fra quelle di ricovero e cura, rese al ricoverato da un soggetto diverso da quelli individuati al successivo n. 19 (ndA: enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale), acquistata presso un soggetto terzo, nei limiti del prezzo pagato al citato soggetto.
Dall’altra l’esenzione viene allargata (numero 120, tabella A, parte terza) per abbracciare anche le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.
Vengono inoltre previsti, con il medesimo decreto:
– la semplificazione delle procedure di modifica sia del domicilio fiscale che per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi: i crediti relativi ai defunti e per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate saranno erogati “salvo diversa comunicazione degli interessati”, ai c.d. “chiamati all’eredità”. L’importo che sarà liquidato direttamente dall’Amministrazione finanziaria spetterà ovviamente nella misura corrispondente alla rispettiva quota ereditaria;
– l’assegno unico maggiorato per i figli disabili: per gli assegni 2022 e nel caso di nuclei con ISEE inferiore a 25.000 euro, è previsto un aumento di 120 euro al mese;
– alcune agevolazioni per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili;
– l’estensione al 2022 dei correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale;
– alcune semplificazioni in relazione alle modalità di deduzione dell’imponibile IRAP riguardo al personale dipendente;
– l’eliminazione dell’obbligo per CAF e professionisti di conservare i singoli documenti sulle spese sanitarie;
– la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali IRPEF con l’allineamento ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma;
– la semplificazione delle comunicazioni al Fisco sui trasferimenti di denaro tramite intermediari bancari e finanziari;
– la dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730.