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Importante novità – collaborazioni occasionali di lavoro autonomo – obbligo di comunicazione preventiva

Gent.mi Sigg. Clienti,
il Decreto fiscale, D.L. n. 146/2021, convertito in legge 215 del 17 dicembre u.s., ha portato con sé, in occasione delle festività natalizie, una novità abbastanza rilevante in tema di lavoro autonomo occasionale ovvero l’obbligo di preventiva comunicazione.

Si prevede, infatti, l’obbligo in capo ai committenti di dover, preventivamente, comunicare l’avvio delle attività dei lavoratori autonomi occasionali mediante l’invio di una comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica (si attende circolare esplicativa con riferimenti), in maniera similare all’adempimento che già conosciamo per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente.

 

Chi è il Prestatore di lavoro autonomo occasionale:

Possiamo definire tale prestatore, come colui che svolge una prestazione lavorativa di breve durata, autonoma, senza nessun tipo di vincolo di subordinazione e non preveda ripetizioni temporali e coordinamento con l’azienda, e che quindi abbia tutte le caratteristiche previste dall’articolo 2222 del Codice civile, prediligendo però, a differenza dell’autonomo non occasionale, la temporaneità della prestazione lavorativa svolta. Dal punto di vista fiscale, tali collaborazioni vengono assoggettate dal sostituto di imposta a ritenuta a titolo di acconto (in misura del 20%) e sono escluse dall’ambito IVA ai sensi dell’art. 5, DPR 633/72.

 

La normativa:

Lo scopo della norma è sicuramente quello di “monitorare” l’utilizzo di questi contratti che molte volte nascondono prestazioni di lavoro subordinato senza nessun tipo di tutela, in tutti i settori e con particolare riguardo al settore dell’edilizia, dove queste prestazioni, per quanto appena precisato, rappresentano, evidentemente, dei rischi importanti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Sanzione per omessa o ritardata comunicazione:

In pratica l’adempimento ripercorre quello già previsto per il lavoro intermittente, ma con una sanzione molto più elevata:

  • Sanzione amministrativa da Euro 500,00 fino ad Euro 2.500,00 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione.

A questo punto in attesa di ulteriori chiarimenti (non è stata ancora rilasciata alcuna circolare esplicativa a riguardo), si suggerisce di iniziare a verificare, all’interno delle Vostre realtà, quanti siano i lavoratori autonomi occasionali, con particolare attenzione che in caso di mancata comunicazione, il lavoratore potrebbe essere considerato un lavoratore irregolare e far scattare l’eventuale sospensione dell’attività lavorativa.

È quindi necessaria cautela e tempestività nel comunicare i rapporti di lavoro autonomo occasionale.

Dal punto di vista operativo, essendo l’obbligo già previsto per le collaborazioni occasionali intraprese dal 21/12/2021 u.s., ci segnalano essere opportuno per ora – in mancanza di diverse interpretazioni – riferirsi alle specifiche regole dettate in materia di lavoro intermittente.

La comunicazione preventiva, pertanto, dovrà essere pertanto effettuata alternativamente:

** attraverso indirizzo mail PEC dell’Ispettorato Territoriale competente per territorio: ITL.xxxxx@pec.ispettorato.gov.it

per esempio MILANO: ITL.MILANO-LODI@PEC.ISPETTORATO.GOV.IT

** via email, dopo aver scaricato il modello UNI intermittenti(reperibile nel portale Cliclavoro), all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it;

** invio tramite SMS al numero 3399942256, esclusivamente in caso di prestazione da effettuarsi non oltre le 12 ore dalla comunicazione, solo per le aziende abilitate all’utilizzo del lavoro intermittente e previa registrazione del numero di cellulare utilizzato per l’invio.

I DATI RICHIESTI SONO QUELLI PRESENTI NEL FILE INTERMITTENTI ALLEGATO (nulla da segnare nella sezione codice comunicazione)

La COMUNICAZIONE RIMANE A CARICO DEL COMMITTENTE.

In caso di necessità, suggeriamo di rivolgerVi prioritariamente ai Vostri consulenti del lavoro.